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I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / L’accettazione dell’eredità può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario. Ecco come

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Questa settimana nella rubrica si parla delle successioni. In particolare, della pianificazione successoria nel caso in cui vi sia la presenza di un chiamato all’eredità che deve compiere l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione, nonché della solidarietà per i debiti tributari del defunto.

Obbligo per il chiamato all’eredità di compiere l’inventario e responsabilità in solido per i debiti tributari del defunto

L’art. 459 del Codice civile disciplina la qualità di erede, la quale non si acquista in automatico con l’apertura della successione, ma solo previa accettazione dell’eredità, che può essere pura e semplice, così determinando il subentro dell’erede in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto.

L’accettazione con beneficio di inventario, che consente all’erede di non subire le eventuali conseguenze negative della confusione delle due masse patrimoniali (attiva e passiva), si attua attraverso il compimento di due diverse formalità:

  • dichiarazione di accettazione;
  • redazione di un inventario come previsto ai sensi e per gli effetti di legge.

Esistono poi fattispecie particolari ove si verifica che, l’acquisto dell’eredità – pur presupponendo un necessario atto di accettazione – avvenga senza una reale accettazione. Infatti, ai sensi dell’art. 485 del Codice civile, è previsto che il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari effettui l’inventario nel termine di tre mesi dalla morte della persona da cui eredita, o, in alternativa, consegua automaticamente la qualifica di erede puro e semplice.

Per la rinuncia all’eredità parte della dottrina e della Giurisprudenza ritiene necessaria la preventiva esecuzione dell’inventario. In ogni caso, questa necessità riguarda esclusivamente l’ipotesi del chiamato in possesso dei beni e non di chi invece non lo è.

Ne deriva il principio secondo cui se l’inventario non è stato eseguito o non è stato effettuato nei termini di 90 giorni, il chiamato si considera erede puro e semplice e perde, non solo la facoltà di accettare l’eredità con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa.

Ciò, al fine di evitare che il chiamato all’eredità distolga i beni ereditari derivanti dalla massa ereditaria, in frode agli altri chiamati e dei creditori ereditari. La stessa Corte di Cassazione in varie pronunce afferma la validità della rinuncia in assenza dell’inventario, se effettuata entro i tre mesi dall’apertura della successione.

Si evidenzia, altresì, che il rinunziante che è in possesso di beni ereditari dopo avervi rinunciato, è tenuto a liberarli, altrimenti sarà considerato erede puro e semplice concretizzandosi una fattispecie di accettazione tacita di eredità per fatti concludenti.

Quanto agli aspetti fiscali, gli eredi sono responsabili in solido per i debiti ereditari di origine tributaria, in base alla regola della solidarietà tributaria, posta anche dall’art. 1292 del codice civile, per cui a ciascun erede può essere richiesto l’integrale pagamento del debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri.

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte della persone da cui si eredita. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del defunto le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.  La comunicazione può essere presentata direttamente all’Ufficio competente, o trasmessa telematicamente, ovvero a mezzo di posta raccomandata.

La notifica degli atti intestati al defunto può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Come noto, deve essere tenuto presente che l’obbligazione è solidale, o in solido, ai sensi dell’art. 1292 codice civile quando, in presenza di più debitori di un unico creditore, i debitori sono solidalmente obbligati per la medesima prestazione, così che il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei debitori.

Nell’ambito delle obbligazioni in solido, la regola generale vigente nell’ordinamento positivo è quella prevista dall’articolo 1295 del codice civile rubricato “divisibilità tra gli eredi”, per il quale, salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.

Infine, si pone all’attenzione del lettore che l’articolo 752 del codice civile (ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi) dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto e che l’articolo 754 del codice civile dispone altresì che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it

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